Ci sono casi in cui l’amministratore di condominio può agire in totale autonomia, ecco di quali si tratta.
Il Codice Civile stabilisce che l’amministratore di condominio ricopre un incarico di gestione e rappresentanza delle parti comuni dell’edificio. Attenzione, però, il suo operato è in diversi casi subordinato alla volontà espressa da tutti i condomini.

Quest’ultimi, infatti prendono le decisioni che riguardano le spese da affrontare e la manutenzione. A tutto questo, però, va aggiunta una postilla: ci sono casi in cui l’amministratore può scegliere di intervenire senza il consenso dell’assemblea. Ma vediamo in quali casi interviene, iniziamo subito.
Amministratore di condominio, quando può agire in totale autonomia?
L’amministratore di condominio, in alcuni casi potrebbe intervenire senza chiedere il permesso, in questo modo ci sarà un equilibrio, ma la domanda che molti si pongono è la seguente: in quali casi tutto questo può avvenire? Iniziamo e scopriamo tutto nel dettaglio. Va ricordato che all’interno c’è differenza tra manutenzione ordinaria e quella straordinaria, ma in quali casi si può intervenire senza autorizzazione?

Va detto che ad occuparsene è proprio l’amministratore di condominio. Nel primo caso sono considerati tutti gli interventi ciclici e riparazione di entità contenuta, per fare un esempio? Pulizia delle scale, controllo degli spazi e degli impianti. In questo caso l’amministratore può disporre l’esecuzione prendendo quelle somme già considerate nel preventivo annuale, in questo non dovrà chiedere nessuna autorizzazione.
Nel caso della manutenzione straordinaria si fa riferimento al rifacimento della facciata, sostituzione dell’ascensore. La differenza di questi lavori incide direttamente sull’autonomia dell’amministratore. Ma quando può andare in totale autonomia? Se ci rifacciamo alla legge, l’amministratore può scegliere di andare senza chiedere consensi solo nei casi in cui i lavori da portare a termine siano urgenti, in questo caso tutti quelli che mirano alla sicurezza dei condomini e delle parti comuni. Insomma, un ritardo dei lavori potrebbe portare a spiacevoli inconvenienti. Tra questi lavori troviamo
- Lavori urgenti ascensore;
- Riparazioni dovute a rottura delle tubature o allagamenti improvvisi;
- Interventi su cornicioni;
- Messa in sicurezza dopo eventi atmosferici particolarmente avversi;
- Pronto intervento in caso di incendio o rischio crollo.
Insomma, in alcuni casi l’amministratore potrebbe agire in totale autonomia, ma se dovesse mancare il requisito che riguarda l’urgenza i condomini possono tranquillamente rifiutarsi e non riconoscere l’onere economico. In ogni caso bisogna tenere conto dei diversi casi e qualora ci fossero dubbi è sempre meglio confrontarsi con l’amministratore.