Ho perso il lavoro perché non ho saputo giustificare la mia assenza: la nuova legge è una tragedia

Assenza ingiustificata e nuova legge 203/2024: quando scattano davvero le dimissioni di fatto secondo i giudici

La gestione dell’assenza ingiustificata di un dipendente è da anni uno dei problemi più spinosi per molte aziende, soprattutto per quelle di dimensioni ridotte, che si trovano ad affrontare lunghi e complessi procedimenti disciplinari. La nuova legge 203/2024, attraverso l’introduzione dell’articolo 19, interviene proprio su questo nodo, stabilendo il principio delle dimissioni di fatto.

Persona viene licenziata
Ho perso il lavoro perché non ho saputo giustificare la mia assenza: la nuova legge è una tragedia – ot11ot2.it

Con questa espressione si intende una risoluzione automatica del rapporto di lavoro, che non passa più attraverso il licenziamento ma si fonda sulla presunzione che il lavoratore, assente ingiustificato per un certo numero di giorni, abbia deciso volontariamente di non proseguire la collaborazione. Questo cambiamento ha aperto un acceso dibattito: serve una nuova contrattazione collettiva per definire i termini di questa assenza, oppure si possono applicare da subito i limiti già previsti dai CCNL?

Una recentissima sentenza del Tribunale di Trento ha fornito una risposta netta. Il giudice Giorgio Flaim ha stabilito che non è necessario attendere nuove regole condivise tra le parti sociali, perché le soglie di assenza ingiustificata già contenute nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro sono più che sufficienti per far scattare le dimissioni di fatto. Nella fattispecie, è stato considerato valido il limite di tre giorni previsto dal CCNL Commercio: superata questa soglia senza giustificazioni, si presume la volontà del lavoratore di interrompere il rapporto.

Assenza ingiustificata: cosa cambia davvero con le dimissioni di fatto introdotte dalla legge 203/2024

L’introduzione delle dimissioni di fatto cambia radicalmente la gestione delle assenze non giustificate. Prima della legge 203/2024, il datore era costretto a seguire un iter disciplinare complesso. Oggi, invece, la normativa consente una soluzione più rapida ed equilibrata, pur mantenendo intatte le garanzie per il lavoratore.

Notifica di termine lavoro con martelletto del giudice che emette sentenza
Assenza ingiustificata: cosa cambia davvero con le dimissioni di fatto introdotte dalla legge 203/2024 –
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Questi può sempre dimostrare di non aver potuto comunicare la propria assenza a causa di eventi gravi o imprevedibili (come un ricovero ospedaliero urgente o un incidente). Inoltre, l’Ispettorato del lavoro può essere coinvolto per svolgere accertamenti imparziali e offrire indicazioni al datore su come procedere. Ecco i principali elementi che caratterizzano le dimissioni di fatto:

  • si applicano dopo un’assenza ingiustificata prolungata, già regolata nei CCNL;
  • il rapporto si considera risolto per scelta implicita del lavoratore, non per licenziamento;
  • il lavoratore può opporsi dimostrando l’impossibilità a comunicare;
  • l’Ispettorato del lavoro può essere interpellato per valutare il caso;
  • resta garantita la possibilità di rivolgersi al giudice.

Contrariamente a quanto indicato dalla circolare ministeriale n. 6/2025, che suggeriva l’attesa di nuovi accordi collettivi, la sentenza di Trento dimostra che la norma può essere applicata da subito. È un’interpretazione che valorizza l’efficacia immediata della legge ed evita disparità tra lavoratori di settori diversi. L’assenza ingiustificata diventa un criterio chiave, già previsto nei contratti collettivi, per determinare la cessazione del rapporto senza dover attivare un procedimento disciplinare. Questo non riduce le tutele del lavoratore, ma le rende più rapide e controllabili. Ogni datore dovrebbe conoscere bene le soglie previste dal proprio CCNL, perché superarle può significare l’attivazione delle dimissioni di fatto.

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