Novità per B&B e affitti brevi, ecco come non avere problemi con la legge.
La sicurezza è tutto, soprattutto non deve mai diventare “alibi” per fare qualcosa che vada oltre i limiti della legge. Questo è il principio affermato dal TAR del Lazio con la sentenza n.1003/2025 in merito a B&B e affitti brevi.

Il principio dichiarato nella sentenza n.1003/2025 del TAR del Lazio ha l’intento di annullare la circolare con cui il Ministero dell’Interno lo scorso 18 novembre, aveva imposto ai gestori di strutture extra-alberghiere di indentificare “de visu” gli ospiti. Questo anche davanti sistemi di check-in automatici o digitali.
La misura sarebbe in contrasto con la riforma dell’art. 109 del TULPS del 2011, quando lo Stato aveva eliminato l’obbligo di verifica fisica degli alloggiati. I gestori avrebbero dovuto accertarsi del documento d’identità valido e comunicare alle Questure i dati con il portale “Alloggiati Web”.
Per necessità di ordine pubblico, anche per l’affluenza di pellegrini con il Giubilei 2025, l’obbligo era stato ripristinato, e per i magistrati si è trattato di un atto illegittimo, poiché privo di fondamento normativo e in violazione dei principi di proporzionalità e buona amministrazione.
L’identificazione de visu non è efficace per la sicurezza, perché comunque non impedisce che un ospite consegni le chiavi a soggetti non identificati, ma non risulta nemmeno giustificato da dati oggettivi.
Si consolida un eccesso di potere per vuoto di istruttoria.
Arriva il ricorso dal F.A.R.E sulla questione B&B e affitti brevi
La questione procede in via giudiziale, e la Federazione delle Associazioni della Ricettività Extralberghiera, F.A.R.E., procede con il ricorso, ecco com’è finita la questione.

Mediante il ricorso ottiene un grosso risultato. Perché il TAR del Lazio ha definito che il Ministero non può con una semplice circolare dettare regola che influiscono direttamente sulla libertà d’impresa, l’organizzazione delle strutture ricettive e la sfera giuridica del singolo, poiché per fare ciò servirebbe una norma primaria.
Invece, ha cercato di fare ciò con un atto ammnistrativo di natura unilaterale. In forza dell’art. 17 TULPS, l’obbligo avrebbe potuto rischiare di trasformarsi in una nuova fattispecie rilevante, contravvenendo al principio costituzionale di riserva di legge penale.
Sia il Ministero dell’Interno che la Prefettura di Roma sono stati condannati al pagamento delle spese in giudizio. Le forze dell’ordine sono chiamate a far rispettare l’art. 109 TULPS introdotto nel periodo del terrorismo degli anni Settanta che aveva sconvolto l’Italia.
Per cui la situazione è la seguente. Le strutture fanno la comunicazione mediante il sistema vigente alle Questure, sarà poi il Viminale a riconoscere se il ciò sia valido ai fini di sicurezza o meno, il tutto senza forzare la legalità.