Il nuovo requisito per ricevere la NASPI, ora è necessario: il recente chiarimento arrivato direttamente dall’Inps.
Cambiano le cose per la NASPI, e ora chi è intenzionato a richiederla deve fare attenzione a possedere anche questo requisito aggiuntivo. Questa misura, come sappiamo, è un’indennità mensile di disoccupazione che viene erogata a chi, perdendo il lavoro, ne fa richiesta.

La NASPI, come si legge sul Portale Inps, viene corrisposta a partire dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se entro questi tempi viene presentata l’apposita domanda; via via ci sono poi altri termini a seconda delle situazioni (maternità, licenziamento per giusta causa e via dicendo).
Eppure, se fino ad oggi molti requisiti per ottenerla erano chiari, per questo 2025 è entrata in vigore una particolare novità: ora è necessario anche che sussista questa condizione per prendere la NASPI, il chiarimento arriva direttamente dall’Agenzia delle Entrate.
Nuovo requisito per la NASPI, l’Agenzia delle Entrate chiarisce la situazione
Come sottolineato dall’Inps nella nuova circolare n. 98 del 5 giugno 2025, a decorrere dal 1° gennaio 2025 per ottenere la NASPI è necessario che, nel caso in cui alla cessazione involontaria dell’attività lavorativa preceda, nei dodici mesi precedenti, una cessazione volontaria del rapporto di lavoro a tempo indeterminato (per dimissioni o risoluzione consensuale), il lavoratore in questione abbia almeno tredici settimane di contribuzione.

La circolare specifica però che sono escluse dalle ipotesi di cessazione volontaria le dimissioni per giusta causa o intervenute nel periodo tutelato della maternità e della paternità, oltre alla risoluzione consensuale nell’ambito della procedura dell’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (tutte situazioni che consentono l’accesso alla NASPI). Tra le dimissioni per giusta causa rientrano anche le dimissioni date a seguito di una richiesta di trasferimento, a patto che il datore di lavoro non abbia fatto la richiesta per ragioni tecniche, organizzative e produttive comprovate e certificate.
In aggiunta, va spiegata anche la situazione della cessazione per cui si richiede la NASPI: se la cessazione volontaria di cui si è detto prima deve essere riferita a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la successiva cessazione involontaria può riguardare indistintamente sia un rapporto di lavoro a tempo indeterminato che un rapporto di lavoro a tempo determinato.
Non ci sono cambiamenti invece per quanto riguarda la durata della misura (un numero di settimane pari alla metà delle settimane contributive presenti negli ultimi quattro anni) né alla sua determinazione.