Reddito di Cittadinanza: tanti potranno ricominciare ad averlo grazie alla sentenza 2025 di incostituzionalità

Recentemente è arrivata una sentenza che cambia le cose per il Reddito di Cittadinanza: c’è l’incostituzionalità di questo requisito.

Il Reddito di Cittadinanza continua a far discutere, anche adesso che risulta cancellato: la misura, introdotta nel gennaio del 2019 e in vigore fino al gennaio 2024, dopo essere stata cancellata dalla Legge di Bilancio 2023, è stata senza dubbio una delle più discusse degli ultimi tempi, a livello politico e non solo.

documenti e sentenza
Reddito di Cittadinanza: tanti potranno ricominciare ad averlo grazie alla sentenza 2025 di incostituzionalità – ot11ot2.it

Recentemente, però, il dibattito si è riaperto non tanto per il ritorno dell’erogazione al servizio, bensì per particolari requisiti che venivano richiesti: la sentenza n. 31/2025 della Corte costituzionale ha infatti dichiarato l’incostituzionalità del requisito di residenza decennale per fruire del RdC, in merito a tutte le persone con cittadinanza UE.

La norma, secondo quanto pronunciato dalla Corte costituzionale, avrebbe dovuto fissare il requisito non a dieci anni, bensì a cinque. Cosa succede, dunque, ora che il Reddito di Cittadinanza non è più in vigore? Si può fare qualcosa? Alcune risposte in merito a casi specifici.

Reddito di Cittadinanza e requisito di residenza: la sentenza cambia le cose

Come riportato dall’Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione (ASGI), sul proprio sito ufficiale, tutte le persone che, al momento della domanda di Reddito di Cittadinanza, erano residenti in Italia da almeno cinque anni, e allo stesso tempo possedevano gli altri requisiti richiesti, hanno comunque diritto alla prestazione. In questo caso, la persona in questione che non ha restituito le somme percepite (con residenza da almeno cinque anni al momento della domanda) dovrebbe vedersi il debito annullato dall’INPS, nel caso in cui non abbia restituito gli importi.

penna che scrive su un foglio
Reddito di Cittadinanza e requisito di residenza: la sentenza cambia le cose – ot11ot2.it

In merito a ciò, l’INPS potrebbe emettere una circolare per adattarsi a quanto stabilito dalla Corte costituzionale. Chi invece ha ricevuto mensilità parziali, con successiva revocazione del Reddito di Cittadinanza e richiesta di restituzione delle mensilità già erogate dall’INPS, è necessaria un’azione giudiziaria per chiedere la revoca della restituzione, oltre al pagamento delle mensilità arretrate. Nell’altro caso in cui qualcuno abbia restituito in parte o totalmente gli importi ricevuti, è nuovamente necessaria un’azione legale affinché venga richiesto all’INPS la restituzione di quanto precedentemente versato.

Chi aveva la residenza di fatto (non anagrafica) deve prima rivolgersi al Comune di residenza presentando la documentazione relativa ai periodi in cui non si era iscritti all’anagrafe, chiedendo la rettifica del possesso del requisito di residenza. Per assistenza o ulteriore dettagli, è possibile rivolgersi al patronato o al servizio messo a disposizione dall’ASGI, consultabile QUI.

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