Per le imprese italiane è stato stabilito un particolare obbligo attraverso il decreto legge numero 39/2025 che a breve sarà pubblicata in Gazzetta Ufficiale.
Nei prossimi giorni sarà pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del decreto legge numero 39/2025 che prevede il rinvio di un particolare obbligo per i titolari di Partita Iva: piccole e medie imprese dovranno stipulare contratti assicurativi per calamità naturali.

Le scadenze per stipulare la polizza variano in base alla sezione nella quale sono iscritte le imprese e interessano tutte quelle che hanno sede in Italia o all’estero con una stabile organizzazione nel nostro Paese e iscritte al Registro delle imprese. Le uniche, dunque, che non tenute all’obbligo introdotto sono le imprese agricole.
Imprese, scatta l’obbligo di assicurazione contro le calamità naturali
È stato approvato in via definitiva il decreto che sposta il termine ultimo per le imprese italiane di stipulare un contratto assicurativo contro le calamità naturali, come ad esempio terremoti, alluvioni, straripamenti di corsi d’acqua e frane.

Nello specifico, il decreto 39/2025, che a breve sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale, prevede che l’obbligo in questione deve essere rispettato da tutte le imprese italiane (piccole, medie e grandi) o con sede all’estero che sono tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese. Esenti, invece, le imprese agricole. Per quanto riguarda le tempistiche, queste sono determinate dalla categoria della stessa impresa:
- micro e piccole imprese: c’è tempo sino al 31 dicembre 2025;
- medie imprese (numero di dipendenti compreso tra 50 e 250 dipendenti): la scadenza è stabilita al 30 settembre 2025;
- grandi imprese (oltre 250 dipendente): la scadenza era fissata al 31 marzo 2025 con un periodo di tolleranza di 90 giorni, dunque, ci sarà tempo sino al 30 giugno.
Chi non rispetta l’obbligo di stipulare un contratto assicurativo contro le calamità naturali, come è stato specificato in una nota ministeriale, non potrà richiedere ulteriori incentivi statali o accedere a risorse pubbliche per lo sviluppo delle imprese. È stato previsto, per evitare fenomeni illeciti, anche un sistema di monitoraggio dei premi assicurativi che sarà gestito dall’Ivass (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) e dal Garante per la sorveglianza dei prezzi.
In molti si sono chiesti se un titolare di Partita Iva che svolge l’attività presso la propria abitazione deve stipulare il contratto assicurativo previsto dal decreto. A rispondere è stato Ministro delle Imprese e del Made in Italy che ha spiegato come l’obbligo vige se l’immobile in questione è impiegato per l’esercizio dell’attività di impresa.