Con la circolare n. n. 8/E del 19 giugno 2025 dell’ADE che si chiariscono i dettagli del bonus casa dopo gli aggiornamenti della Legge di Bilancio 2025.
Sono previste sia riduzioni con percentuale bassa, del 36%, che più elevata, del 50%, ma ciò si concretizza solo se si soddisfano determinati requisiti. Da qui, ne discende che essere conviventi è un dramma, e che sono più gli svantaggi che le migliorie dietro la Legge di Bilancio 2025. Ecco chi riguardano le novità spiacevoli e quali sono le motivazioni.

I bonus edilizi sono quelli più richiesti, poiché più vantaggiosi. Poter comprare casa, ristrutturarla o anche ottenere lo stesso in condominio, è una grossa occasione per “fare risparmiando”. Ma c’è qualcosa che non va per una categoria specifica, la quale rende in parte negativa la situazione.
È la circolare n. 8/E dell’ADE a chiarire la questione delle detrazioni fiscali, perché queste sono state ridimensionate dalla Legge di Bilancia 2025 proprio in relazione a questi interventi.
Per chi ha compiuto spese dal 1° gennaio 2025, si ha a che fare con una riduzione abbastanza ridotta, quella del 36%. Vale per Bonus Ristrutturazioni, Sismabonus ed Ecobonus. Ciò sarà previsto anche nel 2026.
Mentre entra in gioco una detrazione maggiore solo se si soddisfano determinati requisiti. Si deve essere proprietari o godere di un diritto reale sull’immobile. In questo caso, l’agevolazione è del 50%, ma c’è anche da rispettare il parametro riguardante la tipologia di casa, deve essere la prima.
Quindi, chi sono i primi esclusi dalla riduzione maggiore? I familiari conviventi, locatari o comodatari, che avranno a disposizione solo il 36% di detrazione per le spese sostenute nel 2025. Ma sarà già nel 2026 che avranno una riduzione ancora più bassa, quella del 30%.
Per quale ragione?
Tutti i dettagli del dramma, ecco perché essere conviventi lo è
Per prima cosa bisogna analizzare cosa s’intenda per abitazione principale, e perché essere conviventi sia un vero dramma per chi si appresta a comprare o ristrutturare casa. Da quanto segue, si evidenziano i dettagli più importanti.

Secondo l’art. 10 comma 3-bis del TUIR per “prima casa” s’intende quella in cui il proprietario, o chi gode di un diritto reale, e con lui anche i familiari, vi dimorano abitualmente.
La detrazione maggiore è garantita anche se la casa è la principale del familiare. Situazione che però decade in una condizione specifica.
Se il contribuente ha due immobili, di cui il primo è il suo ed è l’abitazione principale, e il secondo lo è del convivente, succede che la detrazione si applica limitatamente solo alla propria casa principale. Non in entrambe. Si tratta già di “prima casa” dalla fine dei lavori posti in essere.
Nel condominio succede lo stesso, a patto che come indicato precedentemente, si ricopra il ruolo di proprietario o di chi gode di un diritto reale.
La verifica dei requisiti per finalizzare ciò è “doppia” dato che si esaminano titolarità e destinazione dell’immobile adibito ad abitazione principale. Infine, si evince che il beneficio nel lungo periodo, rimane lo stesso anche se successivamente l’immobile non sarà più prima casa.