Aggiornamenti importanti sul bonus Giorgetti per chi si avvicina alla pensione, indicazioni pratiche.
A parlare è direttamente l’INPS che rende operativo il Bonus Giorgetti, ecco come ottenerlo. Soprattutto chi può percepirlo, ci sono dei requisiti da rispettare.

È la circolare n. 102 dello scorso 16 giugno ad annunciare novità sull’incentivo al posticipo della pensione, anche secondo la Legge di Bilancio 2025. L’art. 1, comma 161, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, appunto quella di bilancio, ha posto un’ampliamento dei destinatari che accedono alla misura.
Essa non è solo a favore dei lavoratori che maturano il diritto alla pensione anticipata flessibile, ma anche per chi ha raggiunto il diritto alla pensione anticipata. Quindi, i dipendenti iscritti all’AGO o alle forme sostitutive della stesso con la maturazione entro il 31 dicembre 2025 del diritto alla pensione anticipata flessibile/pensione anticipata che scelgono di continuare a lavorare come dipendenti, possono rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi previdenziali a carico legati a IVS o a forme esclusive della stessa.
La rinuncia fa in modo che il datore è sollevato dall’obbligo di versare i contributi della quota IVS a carico del lavoratore che ha esercitato la sua volontà. Al contempo, rimane l’obbligo del versamento contributivo della quota IVS a carico del datore.
Come la circolare dell’INPS rende operativo il Bonus Giorgetti pensione
Delineate le condizioni di novità, adesso bisogna comprendere come il Bonus Giorgetti entri in azione dopo la condivisione della circolare dell’INPS che lo rende operativo.

Si applica l’art. 51 comma 2, lettera i-bis dl DL n. 917/1986 del TUIR, da cui concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente imponibile fiscalmente, le cosiddette quote di retribuzione che derivano dall’esercizio della rinuncia del lavoratore per l’accredito contributivo per il periodo successivo alla prima scadenza utile al pensionamento per anzianità. Ovviamente, dopo aver maturato i requisiti minimi della pensione per la normativa vigente.
La circolare ha acquisito i pareri del MEF e dell’ADE, precisando che il regime di non imponibilità all’articolo 51, comma 2, lettera i-bis) del TUIR si concretizza anche per chi è iscritto a forme esclusive come l’AGO.
Infine, Gabriele Fava, il Presidente nell’INPS parla proprio della circolare, affermando che rende subito operativo il bonus. Per cui se i lavoratori più anziani rimangono nel mercato del lavoro, non deve ciò essere visto come un limite per i giovani di entrare nel mondo occupazionale.
Bisogna cambiare la mentalità, poiché in questo modo si favorisce un ambiente lavorativo più sano con incontri di generazioni diverse e maggiori flessibilità. Anche perché le stesse statistiche dell’Eurostat affermano che i Paesi con un tasso occupazionale di anziani lavoratori maggiore, ha percentuali pari per i più giovani.