Avviso Agenzia delle Entrate per chi vive in una casa in comodato d’uso

Per il comodato d’uso non ci sono dubbi, lo dice l’avviso dell’Agenzia delle Entrate.

L’articolo 26, comma 1, del Tuir parla chiaramente, l’avviso dell’Agenzia delle Entrate non lascia dubbi sulla gestione del comodato d’uso. Questa modalità di vita abitativa è molto particolare, ma non per questo priva di risoluzioni pratiche. Ecco come l’amministrazione fiscale gestisce la questione, analisi di un caso concreto.

sfondo tetto casa e tondo con documenti fiscali
Avviso Agenzia delle Entrate per chi vive in una casa in comodato d’uso- OT11OT2.it

È mediante l’analisi di una storia realmente accaduta che si può comprendere come avviene la gestione di chi vive in una casa in comodato d’uso. L’Agenzia delle Entrate si occupa degli elementi fiscali, e attraverso l’avviso ha fatto chiarezza proprio sul tema, il quale è sempre spesso fonte di dibattiti.

Il quesito proviene da una signora che si domanda se il marito sia in regola ed eventualmente come esserlo. Questi avrebbe dato in comodato d’uso gratuito un appartamento al fratello, che appunto vi risiede. La questione è semplice, tale condizione, chi fa reddito?

La riposta risiede nell’articolo 26, comma 1, del Tuir, che cita la seguente dicitura. Cioè che “I redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale”.

Cosa significa nel concreto? Stabilisce la gestione del comodato d’uso gratuito.

Vivere in comodato d’uso, cosa dice l’avviso dell’Agenzia delle Entrate

La questione è molto più diffusa del previsto, ma dalla presa in considerazione dell’articolo 26, comma 1, del Tuir, e dalla sua conseguente spiegazione, si comprende l’esito e la risoluzione della vicenda.

persone indicano documento con penna
Vivere in comodato d’uso, cosa dice l’avviso dell’Agenzia delle Entrate- OT11OT2.it

Secondo la fonte normativa citata, deriva che nei casi di concessione di godimento dell’immobile al comodatario, appunto opportunamente definito gratuito, è il comodante che resta titolare del reddito fondiario che deriva dallo stesso possesso dell’immobile. Questa la prima spiegazione che deriva dalla normativa finora citata.

Vuol dire che il comodante nella condizione descritta, gode di un diritto reale sul bene, il medesimo immobile. Mentre il comodatario, cioè la figura che in giurisprudenza indica colui a cui è stato concesso l’uso del bene, non gode dello stesso diritto. Piuttosto avrebbe dalla sua la possibilità di soddisfare un diritto personale di godimento sull’immobile.

Ed è proprio da questa distinzione di pochi termini che discende chi e come farebbe reddito. Un dettaglio, determina delle conseguenze precise.

Dal fatto di godere di un diritto personale non consegue nessun diritto di proprietà, perché il diritto questo non c’entra nulla con quello reale. Quindi, come si conclude la vicenda? Che l’immobile rimane proprietà del comodante, cioè colui che concede l’utilizzo del bene che dispone e gode di un diritto reale.

In conclusione, sarà quest’ultimo a dichiarare fiscalmente di possedere il bene, e nessun altro.

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