Chiarimenti essenziali per gli immobili datati, ecco come si applicano le leggi alla luce degli ultimi aggiornamenti.
Cosa tratta il salvataggio dello Stato per quanto riguarda gli immobili datati? Con la pronuncia, arriva la gestione pratica per chi si ritrova davanti alla questione spesso soggetta a complicanze.
È il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana a chiarire come ricostruire lo stato legittimo ai sensi dell’art. 9-bis, comma 1-bis, del DPR n. 380/2001 per quanto concerne gli immobili con titoli edilizi risalenti. Appunto, comprendere come funziona la prova di legittimità urbanistica ed edilizia anche davanti gli ultimi aggiornamenti della Legge n. 105/2024 di conversione del DL n. 69/2024, il Salva Casa, è importante per chi si occupa di informazione tecnica.
È la sentenza del Consiglio, la n. 446 del 6 giugno 2025 a rispondere, in seguito ad una controversia su un immobile posto in un Comune siciliano, e per cui nel 2023 era stata emessa un’ordinanza di demolizione per abusivismo. L’appellante sosteneva l’esistenza di un titolo del 1960.
Dopo aver consultato il TAR, è il Consiglio di Giustizia Amministrativa che ha accolto l’appello della proprietaria, riconoscendo proprio il valore giuridico del titolo edilizio storico. Emergono riferimenti normativi importanti, come i titoli edilizi ante legge n. 10/1977 la Legge Bucalossi, gli interventi di demolizione/costruzione e le modifiche del Decreto Salva Casa.
Cosa si evince? In virtù di questi elementi, il titolo edilizio rilasciato copre tutta la consistenza dell”edificio, così come costruito. Ciò è molto importante, perché adesso che i controlli sono stringenti, è fondamentale non solo chiedere la prova non dell’origine dell’immobile, ma anche della legittimità di modifiche successive.
Quando l’intero edificio deriva da un intervento di demolizione e ricostruzione autorizzato, è ad esso che bisogna tenere conto.
Ma cos’è la prova dello “stato legittimo” in merito agli immobili datati? La normativa si arricchisce da molteplici pronunce.
È il DL n. 69 del 29 maggio 2024 a porre le modifiche, rendendo alternative le possibilità di attestare lo stato legittimo. Cuore della sentenza è il collegamento con la versione dell’art. 9-bis, comma 1-bis, del d.P.R. n. 380/2001 TUE, modificato dal Salva Casa.
Adesso serve o che ci sia il titolo originario di costruzione o un ultimo intervento su tutto l’immobile, a condizione che in sede di rilascio, l’amministrazione abbia verificato la legittimità dei titoli pregressi.
C’è un importante cambio di prospettiva, non è più obbligatorio ricostruire tutta la catena documentale dei titoli edilizi, basta dimostrare in maniera attendibile, l’origine della costruzione o la legittimità dall’ultimo intervento.
Infine, è importante evidenziare che se anche manca la copia integrale o degli estremi del titolo originario, basta un principio prova, e il rispetto dei requisiti e condizioni finora delineati.