La scuola può obbligarmi a pagare il contributo volontario? Finalmente arriva il chiarimento

Si chiama contributo volontario scolastico ma si finisce per pagarlo sempre. Ma la scuola può obbligarci a farlo? Ecco cosa dice il diritto allo studio.

All’inizio di ogni anno scolastico arriva puntuale per i genito il cosiddetto contributo scolastico volontario; si tratta di una somma di denaro devoluta alla scuola la cui dicitura “volontaria” solo all’apparenza rende ben chiaro il concetto e questo perché viene richiesta a tutti, sempre più spesso come forma di dovere e non di volontà. Ma è davvero così? Cioè la scuola può obbligare i genitori a versare questa somma?

contributo scolastico
La scuola può obbligarmi a pagare il contributo volontario? Finalmente arriva il chiarimento -ot11ot2.it

Secondo la legge e la giurisprudenza amministrativa, il contributo volontario scolastico è un’erogazione liberale, una scelta che la famiglia decide di fare. Si tratta di una somma di denaro richiesta sempre più spesso dalle scuole che operano con risorse statali, le quali pur garantendo il funzionamento scolastico per tutti, sempre più spesso non riescono ad andare oltre.

Si tratta, quindi, di una forma di sostegno economico aggiuntivo richiesto alle famiglie e volto a finanziare servizi che migliorino l’offerta formativa degli studenti. Il punto è che questo contributo volontario è oggi presentato come una forma di dovere; si presentano bollettini standardizzati alle famiglie, si include la somma all’interno delle tasse scolastiche obbligatorie o nelle quote si assicurazione. Il punto da comprendere è proprio questo: può la scuola obbligare a pagare questa somma? E in caso contrario può rifiutare l’iscrizione di un alunno?

Il contributo volontario non può ledere il diritto allo studio

Il punto da cui partire è proprio il concetto di contributo volontario; stando a questa dicitura per la legge non esiste nessun obbligo per le famiglie a rispettare il versamento della somma. Detto questo diventa quasi scontato, ma spesso non lo è, che il mancato versamento del contributo non può ledere il diritto allo studio del bambino/a.

studenti in classe
Il contributo volontario non può ledere il diritto allo studio -ot11ot2.it

Il diritto all’istruzione è garantito dalla Costituzione, il che significa -soprattutto quando parliamo di scuola dell’obbligo- che l’iscrizione così come l’accesso alla scuola e la possibilità di frequentare le lezioni e di partecipare alle attività scolastiche curriculari non può in alcun modo dipendere dal versamento del contributo volontario.

In altre parole, la scuola non può negare l’iscrizione né tanto meno il diritto allo studente di entrare negli edifici in mancanza del contributo volontario. Qualsiasi comportamento da parte della scuola che lasci sottintendere diversamente è da considerarsi illegittimo. Questo vale anche nel caso in cui si applichi una discriminazione nei confronti di quei studenti le cui famiglie non hanno versato il contributo.

Diverso è il discorso riguardante attività extra-scolatische. In quel caso la richiesta di un contributo è più che legittima a patto che si tratti di un’attività o un servizio effettivamente opzionale (cioè si può decidere di non aderire), che il contributo richiesto sia commisurato alla spesa affrontata dalla scuola e in ogni caso deve essere a tutti gli studenti la piena fruizione dell’offerta formativa di base.

Gestione cookie